venerdì 15 maggio 2026

A proposito della PdL per una Difesa civile non armata e nonviolenta

www.pexels.com/photo/a-rainbow-flag-near-the-building-11345852

Il lancio della Campagna per la difesa civile non armata e nonviolenta, promossa da CNESC, Rete Italiana Pace e Disarmo, Sbilanciamoci, si muove sul duplice binario di sollecitare l’opinione pubblica a una più matura presa di consapevolezza intorno all’importanza di una difesa civile, di carattere non militare, per il nostro Paese e, nel contesto di questo obiettivo, di promuovere una raccolta di firme per una proposta di legge finalizzata alla “Istituzione e modalità di finanziamento del Dipartimento della difesa civile, non armata e nonviolenta”.

Come indicano i promotori, la proposta “muove da un presupposto costituzionale preciso: il dovere di difesa della Patria sancito dall’art. 52 della Costituzione può essere adempiuto anche attraverso strumenti civili, come già riconosciuto dalla Corte costituzionale nel 1985. Gli articoli 2 e 11 della Costituzione disegnano un concetto di sicurezza fondato sulla protezione delle persone e delle istituzioni democratiche, non sulla forza militare. Il Dipartimento, collocato presso la Presidenza del Consiglio, andrà a coordinare i Corpi civili di pace, un Istituto di ricerca per la pace e il disarmo operando in sinergia con Protezione civile e Servizio civile universale. Il finanziamento avverrà anche tramite un Fondo nazionale, alimentato dalla Legge di Bilancio e dalla facoltà dei contribuenti di destinare il 6‰ IRPEF senza oneri aggiuntivi”.

Come tutte le proposte, il testo di legge, come da pregi, tra cui avere rilanciato in forma pubblica il tema di una difesa non esclusivamente militare e quindi dell’importanza, ad essa collegata, dell’impegno sociale e della partecipazione popolare, ad esempio attraverso lo strumento dei Corpi civili di pace, ai fini della difesa, nel senso del contrasto alla guerra, della prevenzione dei conflitti armati e della promozione della pace, così non è esente da limiti e lacune. Nell’articolato, tre punti, in particolare, meritano, al di là delle questioni tecnico-procedurali, di essere letti con attenzione.

Il primo. In base all’art. 1 c. 1 della proposta di legge, la difesa civile non armata e nonviolenta è “intesa come insieme di strumenti e attività di prevenzione, protezione e gestione non armata dei conflitti, complementare alle forme di difesa militare e finalizzata alla tutela delle persone, delle comunità e delle istituzioni democratiche”. Questa formulazione ha il merito di essere immediata, ma ha al tempo stesso il difetto di essere incompleta e potenzialmente passibile di interpretazioni distorsive. Le attività previste dal comparto della difesa civile non armata e nonviolenta non si limitano, infatti, alla prevenzione, protezione e gestione non armata dei conflitti, ma comprendono anche la risoluzione positiva, la trasformazione positiva e, in prospettiva, il trascendimento dei conflitti.

Si tratta di ambiti ben noti agli studi per la pace, sui quali si possono già raccogliere significative esperienze progettuali svolte sul campo in contesti di conflitto e post-conflitto, e sui quali un’elaborazione significativa da parte delle forze della società civile organizzata orientata nel senso della pace, dei diritti e della nonviolenza si è già ampiamente soffermata, come indica anche il documento del Tavolo Interventi Civili di Pace su “Identità e criteri degli Interventi Civili di Pace italiani”, che specifica come l’intervento civile si configuri come “azione civile, non armata e nonviolenta di operatori professionali e volontari che, come terze parti, sostengono gli attori locali nella prevenzione e trasformazione dei conflitti. L'obiettivo degli interventi è la promozione di una pace positiva, intesa come cessazione della violenza ma anche come affermazione di diritti umani e benessere sociale”.

Questo ci porta al secondo punto. La proposta di legge istituisce, all’interno del Dipartimento della difesa civile, non armata e nonviolenta, i Corpi civili di pace (art. 1 c. 3 l. a), inseriti nell’ambito del Servizio civile universale e destinati a interventi di prevenzione dei conflitti, mediazione e assistenza nelle aree di crisi, in Italia e all’estero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La proposta riduce cioè questo strumento essenziale ai fini dell’implementazione della difesa civile non armata e nonviolenta al rango di una delle attività del Servizio civile universale, limitato, com’è noto, ai giovani volontari e volontarie di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

È noto, anche in questo caso, tanto dalla letteratura scientifica, quanto dalle esperienze progettuali, che i Corpi civili di pace sono sostanzialmente altra cosa, vale a dire squadre di operatori professionali e volontari che, come terze parti, sostengono gli attori locali nella prevenzione e trasformazione dei conflitti, attivandosi su “richiesta leggibile” della società civile locale, con compiti di costruzione di condizioni di pace positiva e profili di attività che pure, tra gli altri, il documento dedicato agli Interventi civili di pace si incarica di articolare e approfondire. Non solo, dunque, giovani volontari, ma operatori e operatrici preparati, formati e addestrati a intervenire in contesti di crisi, conflitto, emergenza e in quadri operativi caratterizzati da straordinaria complessità.

Il loro profilo, quindi, non può essere ridotto ad esercizio superficiale, spontaneistico, volontaristico, né tantomeno può essere sfigurato facendone una specie di “truppa civile di complemento” dei contingenti militari dispiegati, di volta in volta, dagli Stati europei o della Nato in questo o quel contesto di crisi e di conflitto. Un limite, in questo senso, è rintracciabile anche nella soluzione organizzativa stessa di inquadrare (art. 1 c. 2), il comparto della difesa civile presso la Presidenza del Consiglio, all’interno di un Dipartimento ad hoc, al quale sono attribuite funzioni di indirizzo, coordinamento e attuazione delle politiche in materia.  

Non dunque, ad esempio, un’Agenzia, vale a dire un ente o un'organizzazione dotata di autonomia gestionale nell'ambito della pubblica amministrazione, a cui sono attribuite funzioni tecnico-operative; ma un Dipartimento, cioè un’articolazione funzionale, di cui il Presidente del Consiglio si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento, sottoposto al Segretario generale o affidato alla responsabilità di un Sottosegretario o Ministro senza portafoglio.

Peraltro, l’indirizzo espresso dalle sentenze della Corte Costituzionale, in particolare la 119/2015, vale a dire che “il dovere di difesa della Patria non si risolve solo in attività finalizzate a contrastare o prevenire un’aggressione esterna, ma può comprendere anche attività di impegno sociale non armato; accanto alla difesa militare, che è solo una delle forme di difesa della Patria, può dunque ben collocarsi un’altra forma di difesa, che si traduce nella prestazione di servizi rientranti nella solidarietà e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale”, dovrebbe portare piuttosto a una riforma complessiva del sistema della difesa e alla riconfigurazione del Ministero della Difesa stesso, coerente con le due funzioni costituzionali, la difesa militare e la difesa civile, quest’ultima, in base a quanto sin qui evidenziato, organizzata nella forma della Difesa popolare di carattere civile e nonviolento. 

Il che allude direttamente al terzo punto: la sua distinzione e la sua autonomia dalla difesa militare, pur nel quadro complessivo, costituzionalmente definito, della difesa del Paese. L’art. 1 c. 1 indica infatti che “la difesa civile, non armata e nonviolenta [è] complementare alle forme di difesa militare”: e qui è grave che non si specifichi al tempo stesso che sia anche autonoma dalle forme di difesa militare pur nel quadro generale definito dalla Costituzione; indicare cioè che si tratti semplicemente di modalità complementare alla difesa militare rischia di privare la difesa civile non armata e nonviolenta proprio della sua specificità e della sua caratterizzazione e rischia di ridurla, come si accennava, a una delle funzioni del cosiddetto coordinamento civile-militare (Cimic) o a una vera e propria “truppa civile di complemento” dei contingenti militari dispiegati in guerra. 

Non andrebbe dimenticato, cioè, che l’obiettivo di queste misure è la promozione della pace positiva, una pace che non preveda solo la fine delle ostilità e la cessazione della violenza, ma anche la promozione di una democrazia effettiva, la giustizia sociale e la promozione di «tutti i diritti umani per tutti e per tutte».

Nessun commento:

Posta un commento